L'infortunistica spiegata da Giulio Marchesoni: infortunio studente nell'ora di educazione fisica / VIDEO

La Suprema Corte ha recentemente chiarito che se l’istituto non riesce a dimostrare di aver sorvegliato per impedire l’evento, il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca, che è obbligato in solido, deve risarcire l’alunno che si è fatto male nell’ora di ginnastica di educazione fisica.

La responsabilità civile della scuola, che per le scuole pubbliche include quella degli insegnanti, è regolata dall’art 2048 del Codice Civile. La dimostrazione del caso fortuito, un evento anomalo, eccezionale e imprevedibile che ha causato l’evento, è interamente a suo carico. Questa prova liberatoria non è facile da fornire: per la giurisprudenza conta soprattutto il fatto che l’infortunio si è verificato all’interno della scuola e durante l’orario di lezione.

La scuola deve quindi dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno altrimenti esso deve essere risarcito; non fa fede né la dinamica del sinistro ma unicamente il danno subito né competizione e l’intemperanza degli alunni perché  spetta all’istituto sorvegliare e tutelare la loro incolumità.

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