L'infortunistica spiegata da Giulio Marchesoni: l'accertamento della colpa esclusiva del conducente in caso di sinistro stradale / VIDEO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34895 del 28 novembre 2022, è intervenuta sul tema di presunzione di pari corresponsabilità dei conducenti coinvolti in un incidente stradale prevista dall’art. 2054 del codice civile.
L’intervento ha riguardato la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla collisione tra un motociclo ed una automobile, formulata dal conducente del motoveicolo e dai suoi familiari nei confronti del conducente e del proprietario della vettura e della compagnia di assicurazione del responsabile civile.
La Corte d’Appello aveva riconosciuto il concorso di colpa del motociclista danneggiato nella misura del 50%, in applicazione della presunzione di pari concorso di colpa dei due conducenti.
La Cassazione ha ricordato però che la presunzione di pari responsabilità ha carattere sussidiario operando sia quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, sia qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.
Sarebbe quindi stato opportuno valutare il contegno di guida del motociclista, essendo rimasta ignota la velocità impressa dallo stesso al proprio veicolo, sull’idoneità del comportamento dell’automobilista ad integrare la causa esclusiva del sinistro, potendo essa costituire una prova indiretta e comunque idonea a vincere quella presunzione di legge.
Il principio evidenziato per dirimere la controversia in oggetto ha quindi previsto che in caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, idonea a liberare quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto cioè attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, cioè tramite il riscontro del collegamento eziologico dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente.
Giulio Marchesoni
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