L'infortunistica spiegata da Giulio Marchesoni: vettore responsabile quando l'errore è specifico | Video
Con la sentenza 7087/2021 del 24 febbraio la Cassazione ha preso in esame il ricorso del legale rappresentante di un’azienda, accusato della morte di un trasportatore rimasto schiacciato da un armadio metallico durante le operazioni di ancoraggio.
Gli obblighi che gravano sul datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008, sono strumentali alla tutela non soltanto dei suoi dipendenti, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro o che siano coinvolti nel suo ciclo produttivo, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa.
A fronte di questa regola generale, qualora l’autista di un mezzo subisca un infortunio durante la fase di carico della merce, la colpevolezza o meno del rappresentante legale dell’azienda produttrice del bene e che ha appaltato il trasporto, dipende dalla natura dell’errore commesso.
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Va verificato quindi se è stata la conseguenza di un errore esecutivo nella manovra di ancoraggio collegato alle specificità del bene da trasportare o del luogo di lavoro in cui era stata eseguita l’operazione, che, quindi, il committente, in adempimento del suo obbligo di cooperazione, avrebbe dovuto prevenire ed evitare con specifiche istruzioni e assistenza oppure, al contrario, di un errore esecutivo nella manovra di ancoraggio che prescindesse da tali profili e fosse, invece, collegato alle specificità del mezzo di trasporto e delle sue dotazioni o semplicemente all’essenza stessa dell’ancoraggio, rientrante nelle competenze specifiche del vettore.
I giudici di merito si erano infatti limitati ad affermare in modo generico che se fosse stato presente, durante le operazioni di ancoraggio del carico sul bilico, una figura designata dalla ditta appaltatrice per sovrintendere alle operazioni di ancoraggio, sarebbe stato possibile evitare, con opportuni interventi di istruzione, raccomandazione e dissuasione, che costui ponesse in essere gli errori esecutivi, causa del collasso degli armadi e dell’evento letale.
La sentenza impugnata risultava quindi lacunosa in quanto non individuava esattamente quale comportamento l’imputato, in adempimento dei suoi obblighi di cooperazione, avrebbe dovuto tenere per evitare l’evento, senza ingerirsi nella prestazione di competenza del vettore, nel caso di specie, sub-appaltatore.
Giulio Marchesoni
Giulio Marchesoni si occupa di infortunistica e di gestione crediti. MGM Sviluppo, la sua società, lavora nel campo della gestione dei sinistri, nella acquisizione di crediti professionali, nella gestione di crediti problematici e nella formazione per professionisti. MGM Sviluppo è una società dinamica ed in continua evoluzione. La volontà dei fondatori è quella di mettere a frutto le proprie eterogenee e pluriennali esperienze maturate in Italia e all’estero in realtà multinazionali o di primaria grandezza nazionale per affiancare, con passione ed empatia, ogni cliente, in relazione alle sue differenti peculiarità imprenditoriali, organizzative e culturali. I principi che guidano il suo modus operandi sono il rispetto, la fiducia e la dignità, per contribuire al miglioramento della comunità e dell’ambiente nel suo complesso. Per contattarlo scrivere a gmarchesoni@mgmsviluppo.it o chiamare lo 04221723040.