Veneto zona arancione dal 28 al 30 dicembre: le principali regole e limitazioni
Veneto zona arancione: passato Natale e la zona rossa, per i prossimi tre giorni 28, 29, 30 dicembre in Italia torna la zona arancione. Dal 31 dicembre al 3 gennaio riscatterà la zona rossa, mentre il 4 gennaio sarà ancora arancione. Il cambio colore ricordiamo è stato stabilito dal decreto di Natale del 3 dicembre.
Veneto zona arancione, regole e limitazioni
Ecco le principali regole e limitazioni nei giorni arancioni:
· Lo spostamento è consentito per ragioni di lavoro, necessità e urgenza e per fare ritorno alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione. Nelle motivazioni per cui l’esigenza di spostarsi è comprovata rientrano l’assistenza a genitori non autosufficienti, le visite ai figli per i genitori separati, i ricongiungimenti delle coppie in un unico appartamento. Ci si può spostare senza limitazioni all’interno del proprio Comune, uscire per una passeggiata, mantenendo sempre la distanza interpersonale e indossando la mascherina, o andare a correre.
· Resta il coprifuoco: dalle ore 22 scatta gli spostamenti sono nuovamente limitati a ragioni di lavoro, necessità e urgenza. È necessaria l’autocertificazione.
· Bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie sono aperti ma non è possibile consumare sul posto. Fino alle 22 è possibile ordinare piatti da asporto. Cibo e bibite a domicilio si possono invece ordinare senza limiti di orario.
· Riaprono i negozi che resteranno aperti con orario prolungato fino alle 21. Nei giorni festivi e prefestivi resteranno invece chiusi i centri commerciali.
· Gli spostamenti verso altri Comuni sono vietati, salvo specifiche esigenze urgenti o necessità. Ci sono però due deroghe: ci si può muovere per andare a visitare una persona cara, recandosi presso un’abitazione diversa dalla propria, all’interno della stessa Regione, una sola volta al giorno, con l’autocertificazione, e al massimo in due (più eventuali minori di 14 anni); ci si può spostare anche in più di due fuori dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, percorrendo una distanza non superiore a 30 chilometri e senza recarsi nel capoluogo di provincia.
· È sempre consentito fare la spesa: rientra, infatti, fra le cause giustificative degli spostamenti quindi, nel caso in cui il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, lo spostamento è giustificato. Necessaria l’autocertificazione.
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