L'infortunistica spiegata da Giulio Marchesoni: datore responsabile anche senza danno | Video
I giudici del Tribunale di Torino, con la sentenza 30011/2020 depositata il 29 Ottobre, hanno condannato un imprenditore per numerose violazioni della normativa vigente quali la mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi, la mancata formazione dei lavoratori e del responsabile della sicurezza, l’utilizzo di mascherine di protezione delle vie respiratorie inidonee al compito in quanto del tutto usurate e ancora la mancata adozione di dispositivi di protezione riparo ed emergenza per l’utilizzo dei macchinari.
La sentenza ripresa in materia è la 4890/2018, secondo la quale si verifica una condotta omissiva “quando l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno astratta, anche se non bisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro “.
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La Cassazione ha sostenuto infatti che anche senza infortunio nel luogo di lavoro il datore di lavoro può essere considerato responsabile del reato previsto dall’articolo 437 del Codice penale (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), nonostante, a sua difesa, l’imprenditore avesse sostenuto che le mancanze riguardavano pochi macchinari ed un numero ridotto di lavoratori tali da non far sorgere il periodo del disastro o dell’infortunio ma avrebbero configurato delle mere irregolarità, trattandosi di “inesatto adempimento delle prescrizioni ” e non di “totale inadempimento del precetto”.
La norma prevede che costituisce reato anche l’astratta possibilità che le omissioni in tema di sicurezza provochino danno ai lavoratori, senza che ciò si verifichi realmente.
La tesi emersa è quindi quella che anche la parziale inosservanza degli obblighi o dei divieti si configura come un vero e proprio inadempimento che è di per sé giuridicamente rilevante in quanto incide sulle esigenze di prevenzione e di controllo, anche in assenza di infortuni.
Giulio Marchesoni
Giulio Marchesoni si occupa di infortunistica e di gestione crediti. MGM Sviluppo, la sua società, lavora nel campo della gestione dei sinistri, nella acquisizione di crediti professionali, nella gestione di crediti problematici e nella formazione per professionisti. MGM Sviluppo è una società dinamica ed in continua evoluzione. La volontà dei fondatori è quella di mettere a frutto le proprie eterogenee e pluriennali esperienze maturate in Italia e all’estero in realtà multinazionali o di primaria grandezza nazionale per affiancare, con passione ed empatia, ogni cliente, in relazione alle sue differenti peculiarità imprenditoriali, organizzative e culturali. I principi che guidano il suo modus operandi sono il rispetto, la fiducia e la dignità, per contribuire al miglioramento della comunità e dell’ambiente nel suo complesso. Per contattarlo scrivere a gmarchesoni@mgmsviluppo.it o chiamare lo 04221723040.