Coronavirus Veneto, nuova ordinanza: tampone obbligatorio al rientro dall'estero

Coronavirus Veneto, scatta la nuova ordinanza che prevede il tampone o un test rapido obbligatorio per chi rientra dall’estero. Il bollettino regionale del 13 agosto parla di 20.885 positivi totali dall’inizio dell’epidemia, 84 in più rispetto al giorno precedente. Dato su cui influisce il nuovo tampone di massa effettuato alla ex caserma Serena di Treviso: «Il focolaio è sotto controllo – ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia –, il processo di negativizzazione si vede nell’evoluzione dei tamponi effettuati settimanalmente». Si contano inoltre 6 dimessi in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Zaia ha poi presentato una nuova ordinanza che ha validità dal 14 agosto fino al 6 settembre 2020. «Ormai la maggioranza dei nuovi casi in Veneto derivano da un virus importato, spesso veicolato da coloro che vanno in vacanza» ha detto il presidente della Regione. Il provvedimento regionale prende le mosse dal provvedimento firmato ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza che ha lo stesso obiettivo ma limita l’obbligo di test ai rientri da Croazia, Grecia, Spagna e Malta.

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Coronavirus: test obbligatorio per chi torna da Croazia, Grecia, Spagna e Malta

Coronavirus Veneto, chi deve fare il test

La nuova ordinanza della Regione Veneto si rivolge a una serie di categorie di «soggetti a rischio particolare» che dovranno essere sottoposti a un test sierologico rapido o a un saggio diagnostico (test di biologia molecolare o test diagnostico rapido):

1. operatori a diretto contatto con gli ospiti di strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;

2. operatori sanitari impiegati presso le strutture del servizio sanitario regionale che prestano servizio presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (hospice, ospedale di comunità, URT) e che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;

3. operatori (es. badanti) che prestano assistenza domiciliare continuativa ad anziani e soggetti affetti da disabilità parzialmente o completamente non autosufficienti e che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;

4. lavoratori stagionali del settore agricolo che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;

5. tutti i lavoratori che si sono recati all’estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni), per i quali è prevista un’eccezione all’obbligo di quarantena ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di rientro dall’estero;

6. persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre;

7. gruppi target di popolazione, anche legati a rientro dall’estero, che rivestono un particolare interesse epidemiologico per la realtà locale, su valutazione dell’Azienda ULSS.

Soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria

I soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto, anche indirettamente, con qualsiasi mezzo dai Paesi di cui all’allegato (Bulgaria, Romania, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia e
Colombia) si sottopongono alla quarantena dall’ingresso in Veneto, salve le ipotesi di esonero previste dal DPCM 7.8.2020.

Soggetti con obbligo del test

I soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta devono dare comunicazione dell’avvenuto ingresso in Veneto all’Azienda Ulss di riferimento territoriale per residenza o dimora per essere sottoposti al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 o comunque per trasmettere il documento attestante l’esito dell’eventuale test già eseguito nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.

Rientri dall’estero, i riferimenti delle Ulss

Chi rientra e arriva in Veneto da Spagna, Croazia, Repubblica di Malta e Grecia non deve sottostare ad alcuna restrizione nel caso dichiari di esser stato sottoposto a tampone con esito negativo nelle 72 ore precedenti all’ingresso.

Chi invece non abbia effettuato il tampone ha il dovere di segnalare il suo ingresso all’Azienda Ulss di riferimento che provvederà all’esecuzione del tampone entro 48 ore. Nel periodo di attesa dell’esito dell’esame è tenuto a rimanere al proprio domicilio e mantenere comportamenti corretti e attenti.

Di seguito è riportato l’elenco degli indirizzi email e dei numeri di telefono dedicati, per informazioni sul coronavirus al rientro dall’estero, attivati dalle aziende sanitarie della Regione del Veneto:

Ulss 1 0437 514343 covid_19@aulss1.veneto.it
Ulss 2 0422 323 888 coronavirus.sisp@aulss2.veneto.it
Ulss 3 800 938 811 infocovid-19@aulss3.veneto.it
Ulss 4 800 497 040 rientrosorv@aulss4.veneto.it
Ulss 5 800 938 880 sisp.ro@aulss5.veneto.it
Ulss 6 800 032 973 emergenzacovid19@aulss6.veneto.it
Ulss 7 800 938 800 rientro.estero.sorveglianza@aulss7.veneto.it
Ulss 8 339 8742091 rientro.estero@aulss8.veneto.it
Ulss 9 800 936 666 sisp.malattie.infettive@aulss9.veneto.it

Multe di 1.000 euro per chi sgarra

La mancata effettuazione della quarantena, la mancata comunicazione di ingresso nel termine di 24 ore dall’ingresso o rientro in Veneto per l’esecuzione del test di screening per i soggetti obbligati o la mancata sottoposizione al test messo a disposizione dall’Azienda determina, fatte salve le eventuali sanzioni penali, l’applicazione della sanzione di mille euro per il soggetto che fa ingresso o rientro dai Paesi citati nell’ordinanza.

Il datore di lavoro che ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo come da disposizione di cui sopra senza accertare l’avvenuta sottoposizione al controllo e l’esito negativo è sottoposto alla sanzione di mille euro per ciascun lavoratore dipendente. L’effettuazione del test deve avvenire entro 48 ore dalla comunicazione. Fino all’esito del test il soggetto rimane in isolamento.

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