Coronavirus, che cosa dice l'"ordinanza di Pasquetta" di Zaia

Un  soprannome ce l’ha già ed è “ordinanza di Pasquetta“: il presidente della Giunta regionale del Veneto Luca Zaia ha infatti scelto il 13 aprile – il lunedì dopo Pasqua, appunto – per presentare le nuove norme che introducono quello a più riprese definito “lockdown soft“. Di “soft” c’è l’abolizione del già poco specifico limite dei 200 metri da casa per chi fa attività motoria e la sostituzione con l’ancor più generica dicitura “in prossimità della propria abitazione”.

Confermata la possibilità di tenere mercati all’aperto, con le limitazioni già previste, mentre viene ammesso “lo spostamento per l’assistenza al parto da parte di un genitore”. Per le feste del 25 aprile e del primo maggio sono concessi i picnic e le grigliate ma “solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo famigliare residente nella proprietà stessa”: è insomma possibile stare in giardino o sul balcone (per chi ce l’ha).

«Stiamo iniziando la fase 2, dove i dispositivi di protezione hanno un ruolo fondamentale. La fase 3 sarà quella della convivenza con il virus finché non si arriva all’immunità di gregge», spiega Zaia in conferenza stampa. E in effetti la più grossa novità introdotta sembra questa: “negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienicizzante” (sic).

Il testo dell’ordinanza Zaia del 13 aprile

Ma vediamo in sintesi che cosa si prevede al punto 1 dell’ordinanza 13 aprile 2020. Il testo completo in pdf è disponibile a fondo pagina.

  • Chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020.
  • Divieto di mercato all’aperto e al coperto e simili se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda perimetrazione, presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso, per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca.
  • Negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienicizzante.
  • Le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l’accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento di due metri.
  • Vietata l’uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.
  • Per il 25 aprile e il 1° maggio 2020 il picnic all’aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo famigliare residente nella proprietà stessa.
  • È ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l’assistenza al parto da parte del genitore.
  • L’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione.
  • I distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
  • Gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi.
  • In tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti – in mancanza di disponibilità da parte del compratore – dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento.
  • È ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio.
  • Tutte le attività produttive ammesse devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
  • Nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento.
  • La vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi.
  • In tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi.
  • Ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza.
  • Ammessa l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge.
  • Consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere.

Cliccando qui è possibile scaricare il testo completo dell’ordinanza Regione Veneto 13 aprile 2020.

 

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