Virus, stretta di Zaia: negozi chiusi di domenica e parchi off limits
Parchi chiusi, niente aperture domenicali dei negozi e limite di 200 metri dalla propria abitazione per le passeggiate con il cane o l’attività fisica. Sono i punti principali dell’ordinanza del 20 marzo 2020 firmata dal presidente della Giunta regionale del Veneto Luca Zaia. Sarà valida fino al 3 aprile.
Ecco – come riportati nel documento – i dettagli dell’ordinanza.
Chiusura dei parchi pubblici
Al fine di evitare non indifferibili e urgenti assembramenti, idonei a determinare la diffusione del contagio, sono chiusi, all’accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale.
Restrizioni all’uso della bicicletta
L’uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltreché per gli accessi agli esercizi aperti.
Niente passeggiata col cane né esercizio fisico oltre i 200 metri da casa
Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora.
Supermercati chiusi la domenica, restano aperte farmacie ed edicole
Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nel giorno nella giornata della domenica; si riconferma, a fini di chiarezza, l’apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole.
Un solo cliente per nucleo familiare
Nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
Nuove norme per gli esercizi commerciali nelle stazioni di servizio
Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale già oggetto di restrizioni per la normativa statale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato:
- è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
- è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
- non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
Scarica il documento con l’Ordinanza 20 marzo 2020 Regione Veneto.