Coronavirus, il testo completo del decreto-legge 25 marzo in Gazzetta Ufficiale
Coronavirus, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica daCOVID-19.”: entra dunque in vigore giovedì 26 marzo il cosiddetto decreto “Lockdown Italia“. Il decreto dispone che, per limitare al massimo la diffusione del contagio, si possano adottare, in aree definite del Paese o sull’intero territorio nazionale una serie di misure, definite nello specifico all’interno dello stesso decreto-legge.
Queste misure possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, fino al 31 luglio, data che segna il termine dello stato di emergenza. Il provvedimento prevede inoltre che «l’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus».
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Decreto Lockdown Italia, il testo in Gazzetta Ufficiale
Tra le diverse disposizioni inserite nel testo del decreto-legge, vengono previste multe per chi esce da casa senza validi motivi (che devono – lo ricordiamo, essere autocertificati). Le contravvenzioni possono variare da 400 euro a 3.000 euro, sanzione che aumenta di un terzo se la trasgressione avviene con l’utilizzo di un veicolo. È inoltre prevista la reclusione da uno a cinque anni per chi, risultato positivo al test per il Coronavirus, trasgredisce il divieto assoluto di allontanarsi da casa.
Previsto lo stop alle attività produttive, anche se sono previste eccezioni per beni e servizi essenziali e per le aziende che ottengono il nulla osta dal prefetto (in questo articolo la guida per fare domanda al prefetto). Per le attività che non rispettano lo stop si applica, oltre alla sanzione amministrativa, la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.
Il prefetto può decidere, per far rispettare le ordinanze, di avvalersi delle forze di polizia, e, dove queste non bastano, dell’esercito, informando il ministro dell’interno. I militari impiegati nell’attività di assicurare il rispetto delle direttive, sono qualificati come “agenti della pubblica sicurezza”.
Le regioni, se nel territorio di competenza vi si un maggior rischio di contagio, possono decidere di prendere provvedimenti ancor più restrittivi rispetto a quelle elencate nel decreto, senza però andare in contrasto con le attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. Meno potere invece ai sindaci, che non possono introdurre ordinanze «contigibili e urgenti» per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Il testo completo del decreto-legge è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale.