Concordati ed esdebitazione: novità e tasselli mancanti
La crisi economica sta colpendo duramente la struttura produttiva veneta tanto che, nel primo trimestre del 2013, Unioncamere Veneto calcola che 290 aziende abbiano richiesto l’accesso a procedure di concordato mentre ben 2.354 aziende abbiano imboccato la via dello scioglimento e della liquidazione. In una struttura produttiva come quella veneta dove spesso dietro un’ azienda in crisi c’è una famiglia – che in molti casi ha investito tutto il suo patrimonio e le proprie energie nell’impresa – la crisi rischia di trasformarsi in un dramma sociale di preoccupanti dimensioni. E le aziende del Nordest sono assai di frequente aziende familiari che al patrimonio della proprietà come risorsa di finanziamento disponibile.
Il decreto Sviluppo Bis e l’introduzione dell’esdebitazione
Il decreto Sviluppo Bis (DL 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17/2012) ha introdotto, nel corpo della normativa sul sovraindebitamento, al debitore comune e consumatore l’istituto dell’esdebitazione, recependo alcune indicazioni dalla legge sull’insolvenza delle persone fisiche vigenti in molti Stati degli USA e dirette a garantire il valore aziendale. Misura tempestiva in quanto, troppo spesso, l’imprenditore che otteneva un piano di ristrutturazione che permetteva la sopravvivenza dell’azienda, si trovava poi a dover affrontare una serie di aggressioni sui beni personali posti a garanzia del debito, trasferendo meramente lo stato di crisi dall’azienda al patrimonio personale.
«In sostanza – segnala l’avvocato Giovanni Aquaro, responsabile della sede di Vicenza dello Studio legale Lambertini & Associati – il decreto prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento possa proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori e indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. È inoltre possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi».
Come funziona il meccanismo dell’esdebitazione
«Il piano – spiega l’avvocato Francesco Stocco dello Studio Lambertini & Associati – può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori. Al beneficio dell’esdebitazione può anche ricorrere il debitore che decida di non ristrutturare il proprio debito quanto, piuttosto, di liquidare il suo patrimonio. In termini pratici, la proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Se l’accordo è raggiunto, l’organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Prima dell’eventuale omologa dell’accordo da parte del giudice che ne dispone l’immediata pubblicazione».
Possibile uno stralcio parziale anche dei debiti fiscali
Non raramente nel caso di soggetti sovraindebitati ci si trova di fronte a persone o imprenditori inadempienti anche nei confronti dell’erario, anzi può capitare che il debito più rilevante sia proprio quello per imposte, tasse e contributi. Di recente alcune preoccupanti dichiarazioni degli organismi di categoria hanno infatti evidenziano il pericolo che siano in atto meccanismi di ricorso ad un metodo di finanziamento improprio com’è quello del mancato pagamento dei debiti tributari. «Grazie alla modifica normativa intervenuta con il decreto 18 ottobre 2012 n. 179 è previsto che perfino i crediti muniti di pegno e privilegio – segnala Leopoldo Mason, dottore commercialista operante a Padova – possano non essere soddisfatti integralmente, anche se in misura non inferiore al ricavabile della liquidazione dei beni del debitore. Ecco che in questo contesto, ove letteralmente non è applicabile l’istituto della transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L.F., si inserisce comunque la possibilità di immaginare uno stralcio parziale anche dei debiti fiscali».
Una norma ragionevole e tempestiva in tempo di crisi
«Diverso il discorso per i tributi costituenti risorse dell’Unione Europea e dell’IVA e delle ritenute operate ma non versate per le quali – conclude David Micaglio, dottore commercialista a Padova – è possibile solo una dilazione di pagamento». Secondo gli esperti, dunque, ci troviamo di fronte a una norma ragionevole, e quanto mai tempestiva in un momento in cui la crisi rischia di deteriorare in maniera irreparabile il patrimonio, tesa a non disperdere alcun valore con procedure di liquidazione che spesso non permettono la valorizzazione degli asset patrimomoniali, pur consentendo il soddisfacimento dei debiti contratti.
L’anello mancante: in attesa dei regolamenti attuativi
Tutto bene, dunque? Non proprio: il Governo non ha ancora emanato i regolamenti necessari per la costituzione degli organismi di composizione della crisi che, nella procedura in esame, svolgono i ruoli propulsivi e di controllo di redazione del piano e attestazione dei dati. Considerando il trend di forte aumento delle procedure fallimentari e concorsuali per le aziende, riteniamo che il Governo debba agire presto consentendo l’attuazione della procedura come prevista dalla legge per non trasformare la situazione economica contingente in un autentico dramma sociale.